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E’ un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda, per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scalda acqua unifamiliari. Tuttavia questi ultimi sono assimilabili agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW (D.P.R. 412/93, D.L.gs. 192/05 e ss.mm.e.i.)
Ai sensi della normativa nazionale (legge 10/91, D.P.R. 412/93, D.L.gs. 192/05 e ss.mm.e.i.) è obbligatorio effettuare le suddette ispezioni. Nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti l’ente preposto è il Comune, nei comuni inferiori o uguali a 40.000 abitanti l’ente preposto sono le Province.
L’ispezione consiste nell’accertamento documentale e nell’esecuzione di una prova di combustione atta a misurare il rendimento di combustione e la concentrazione di monossido di carbonio.
Il valore del rendimento deve superare il limite imposto dalla normativa vigente e la concentrazione di monossido di carbonio deve rispettare il limite imposto dalla norma UNI 10389.
Inoltre vengono controllate l’ubicazione del generatore, le aperture di ventilazione del locale e lo stato visivo della canna fumaria e/o canale da fumo.
Si. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto sono obbligatorie e vanno eseguite a cura del proprietario, conduttore, dell’amministratore o di un terzo che se ne assume le responsabilità. Le operazioni di manutenzione sono divise in ordinarie e straordinarie. Le prime vengono svolte obbligatoriamente con periodicità stabilite, le seconde solo quando lo stato di esercizio lo richiede al fine del ripristino di un corretto funzionamento. La manutenzione deve essere affidata ad una ditta di manutenzione abilitata.
Il tecnico una volta eseguita la manutenzione (ordinaria o straordinaria) deve redigere un rapporto di controllo tecnico (allegato G per impianti di potenza minore di 35 kW e allegato F per potenze superiori o uguali a 35 kW) e rilasciarlo, in duplice copia, al responsabile ed aggiornare i relativi libretti di impianto o di centrale.
Certificato di conformità (DM 37/08 ex legge 46/90).
Libretto di impianto (la compilazione del libretto è a cura del responsabile e della ditta di manutenzione).
Libretto uso e manutenzione del generatore.
Rapporti di controllo tecnico (allegato G).
Documento di prima accensione (attivazione di garanzia).
Certificato di conformità (DM 37/08 ex legge 46/90).
Libretto di centrale (la compilazione del libretto è a cura del responsabile e della ditta di manutenzione).
Libretto uso e manutenzione del generatore e del bruciatore.
Rapporti di controllo tecnico (allegato F).
Certificato di omologazione ISPESL (DM 1/12/75).
Certificato prevenzioni incendi per impianti superiori o uguali a 116 kW.
Certificato A.s.l.
Secondo la normava vigente per sia per gli impianti superiori che inferiori a 35 kW deve effettuarsi attenendosi alle priorità seguenti:
a) Istruzioni tecniche (tempi e modi) dettate dal costruttore dell’impianto termico.
b) In mancanza di dette istruzioni devono essere eseguite le istruzioni (tempi e modi) dettate dal fabbricante dell’apparecchio/i.
c) In mancanza della documentazione ai punti precedenti la manutenzione deve essere eseguita secondo le norme UNI e CEI (tempi e modi) applicabili agli apparecchi e/o ai dispositivi
d) In caso di mancanza anche delle normative al punto (c) la manutenzione deve essere effettuata almeno una volta ogni anno.
Per qualsiasi tipo di caldaia con combustibile liquido o solido una volta l’anno e due volte l’anno solo se supera i 350 kW.
Per qualsiasi tipo di caldaia con combustibile gassoso maggiore o uguale a 35kW una volta l’anno due volte l’anno solo se supera i 350kW.
Per qualsiasi tipo di caldaia minore di 35 kW con combustibile gassoso ogni due anni se la caldaia ha più di otto anni di vita.
Per caldaie di tipo C minori di 35 kW con combustibile gassoso ogni quattro anni se la caldaia ha meno di otto anni di vita.
Per caldaia di tipo B minori di 35 kW con combustibile gassoso ogni quattro anni se la caldaia ha meno di otto anni di vita ed è installata all’esterno.
Per caldaia di tipo B minori di 35 kW con combustibile gassoso ogni due anni se è installata all’interno.
Il decreto legislativo 192/05 obbliga la consegna all’ente preposto ai controlli dell’avvenuta manutenzione, ossia dell’invio dell’ultimo allegato G o dell’ allegato F valido completo di analisi di combustione.
L’utente (proprietario, occupante, amministratore, etc.) si ritiene autodichiarato quando ha consegnato/trasmesso all’ente preposto ai controlli copia dei suddetti allegati con relativo bollino prepagato o attestazione di avvenuto versamento c/c entro un mese dalla data del controllo (nel caso di bollino prepagato il vettore è la ditta di manutenzione che è in possesso dei bollini, nel caso del versamento su c/c postale il vettore è l’utente che invierà in busta chiusa come lettera semplice o raccomandata copia dell’allegato G o F e la relativa attestazione di avvenuto versamento
No. L’ispezione dell’Ente locale avviene in modo ciclico negli anni (5% annuo) fino a copertura di tutto il territorio nei comuni di competenza ed è atta a determinare la corretta manutenzione, mentre la manutenzione da parte della ditta abilitata avviene in modo periodico, ed è atta a determinare il corretto funzionamento dell’impianto, ed è chiaro che una non sostituisce l’altra
Si. La normativa vigente in materia (D.lgs. 192/05, art. 15 comma 5) prevede sanzioni da euro 500.00 a 3000.00 per il responsabile dell’impianto termico che non provvede a far effettuare le operazioni di controllo e manutenzione ai sensi dell’art. 7 comma 1 dello stesso decreto ribadendo un principio sanzionatorio già previsto.
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